Fatti

La Fondazione di previdenza aziendale E. ha richiesto l'approvazione delle disposizioni del suo regolamento relative alla liquidazione parziale. L'autorità di vigilanza sulle fondazioni ha negato l'approvazione, in quanto i presupposti per una liquidazione parziale ai sensi dell'art. 53b cpv. 1 LPP non erano sufficientemente concretizzati. Il Tribunale amministrativo federale ha confermato questa decisione. La fondazione ha quindi presentato un ricorso al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale afferma che l'art. 53b LPP, attraverso il rinvio dell'art. 89bis cpv. 6 n. 9 CC, si applica per analogia anche alle casse di previdenza aziendali. La liquidazione parziale delle casse di previdenza aziendali non è quindi più soggetta alle disposizioni generali del diritto delle fondazioni, ma ai requisiti dell'art. 53b LPP.

Ai sensi dell'art. 53b cpv. 1 LPP, gli istituti di previdenza devono concretizzare nei loro regolamenti i presupposti e la procedura per la liquidazione parziale. La semplice ripetizione del testo di legge non è sufficiente. La fondazione non ha soddisfatto questo obbligo di concretizzazione, motivo per cui il ricorso è respinto.

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