Art. 53b LPP

Liquidazione parziale

1 Gli istituti di previdenza disciplinano nei loro regolamenti le condizioni e la procedura di liquidazione parziale. Le condizioni per la liquidazione parziale sono presumibilmente adempiute se:
  1. a. l’effettivo del personale è considerevolmente ridotto;
  2. b. un’impresa è ristrutturata;
  3. c. il contratto d’affiliazione è sciolto.
2 Le prescrizioni regolamentari concernenti le condizioni e la procedura per la liquidazione parziale devono essere approvate dall’autorità di vigilanza.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Liquidazione parziale di un fondo padronale di beneficenza
    · 30/08/2012 · 49 citazioni Riassunto
  2. 2
    Liquidazione totale di una fondazione padronale di beneficenza
    · 12/07/2013 · 41 citazioni Riassunto
  3. 3
    Procedura in caso di liquidazione parziale
    · 23/12/2013 · 35 citazioni Riassunto
  4. 4
    Liquidazione parziale di una fondazione comune
    · 06/10/2010 · 35 citazioni Riassunto
  5. 5
    Approvazione del regolamento di liquidazione parziale di un istituto di previdenza da parte dell'autorità di vigilanza, legittimazione a ricorrere dei datori di lavoro e dei destinatari
    · 28/02/2013 · 30 citazioni Riassunto
  6. 6
    Ammontare della prestazione d'uscita; deduzione dei disavanzi tecnici; nozione dei fondi liberi e della copertura insufficiente
    · 16/05/2012 · 30 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.