Art. 53b LPP
Liquidazione parziale
1 Gli istituti di previdenza disciplinano nei loro regolamenti le condizioni e la procedura di liquidazione parziale. Le condizioni per la liquidazione parziale sono presumibilmente adempiute se:
- a. l’effettivo del personale è considerevolmente ridotto;
- b. un’impresa è ristrutturata;
- c. il contratto d’affiliazione è sciolto.
2 Le prescrizioni regolamentari concernenti le condizioni e la procedura per la liquidazione parziale devono essere approvate dall’autorità di vigilanza.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Liquidazione parziale di un fondo padronale di beneficenza49 citazioni
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2Liquidazione totale di una fondazione padronale di beneficenza41 citazioni
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3Procedura in caso di liquidazione parziale35 citazioni
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4Liquidazione parziale di una fondazione comune35 citazioni
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5Approvazione del regolamento di liquidazione parziale di un istituto di previdenza da parte dell'autorità di vigilanza, legittimazione a ricorrere dei datori di lavoro e dei destinatari30 citazioni
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6Ammontare della prestazione d'uscita; deduzione dei disavanzi tecnici; nozione dei fondi liberi e della copertura insufficiente30 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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18 citazioni
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11 citazioni
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Previdenza professionale11 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.