Fatti
Il presente caso riguarda una richiesta di liquidazione parziale della Cassa pensioni X. a seguito del trasferimento di 26 collaboratori della società Y. SA alla società Z. SA. La Cassa pensioni X. ha rifiutato di effettuare questa liquidazione parziale, ritenendo che le condizioni non fossero soddisfatte secondo il suo regolamento. L'Autorità di vigilanza ha approvato questo regolamento nel 2006, il quale prevedeva che le condizioni per una liquidazione parziale non fossero soddisfatte in questo caso.
Gli ex collaboratori di Y. SA trasferiti a Z. SA hanno contestato questa decisione presso il Tribunale amministrativo federale, che ha annullato la decisione dell'Autorità di vigilanza e le ha rinviato la causa. La Cassa pensioni X. ha quindi fatto ricorso contro questa sentenza presso il Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha innanzitutto ricordato che secondo l'art. 53b cpv. 1 LPP, le condizioni per una liquidazione parziale si presumono soddisfatte in caso di considerevole riduzione dell'organico, di ristrutturazione aziendale o di risoluzione del contratto di affiliazione. Tuttavia, le istituzioni di previdenza possono prevedere nel loro regolamento ulteriori circostanze che consentano di ribaltare questa presunzione legale, in particolare a causa delle loro specificità.
Nel caso di specie, il regolamento della Cassa pensioni X. prevedeva che le condizioni per una liquidazione parziale fossero soddisfatte solo se la riduzione del…