Fatti

Il caso riguarda una liquidazione parziale della cassa pensioni A., che fino alla fine del 2005 era una fondazione collettiva con 182 datori di lavoro affiliati. Nel 2005 è stata trasformata in una fondazione collettiva e passata dal primato delle prestazioni al primato dei contributi. La società X. AG e la società Y. AG hanno quindi rescisso il loro contratto di affiliazione con la cassa pensioni alla fine del 2005.

Sono sorte divergenze tra le società datoriali e la cassa pensioni in merito alla base giuridica applicabile e al calcolo del capitale da trasferire. Le società datoriali e i loro assicurati attivi e passivi hanno contestato il piano di ripartizione della liquidazione parziale presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

L'UFAS ha respinto i ricorsi e approvato il piano di ripartizione. Il Tribunale amministrativo federale ha parzialmente annullato la decisione dell'UFAS e rinviato il caso all'autorità di vigilanza competente affinché elaborasse un nuovo piano di ripartizione.

Sia la cassa pensioni che le società datoriali si sono quindi rivolte al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha innanzitutto riconosciuto il diritto di ricorso delle società datoriali. Ha constatato che il regolamento sulla liquidazione parziale del 2005 è in linea di principio applicabile, in quanto approvato dall'UFAS e soddisfa i requisiti di legge.

Per quanto riguarda la questione se una riduzione del capitale di copertura dei beneficiari di rendite uscenti ai sensi dell'art. 2.3.3 cpv. 3 del regolamento sulla liquidazione parziale del 2005 sia legittima, il Tribunale…