Fatti

Il caso riguarda un ricorso di W., W. e S. contro il Cantone di San Gallo (Cassa di previdenza per il personale statale) e il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di San Gallo. I ricorrenti lamentano che la disposizione transitoria dell'art. 97 del Regolamento sulla Cassa di previdenza per il personale statale (VVK), sulla quale si è basato il Dipartimento delle finanze cantonale per respingere la loro richiesta di liquidazione in capitale ai sensi dell'art. 41 VVK, sia stata emanata in violazione della disposizione imperativa del diritto federale di cui all'art. 51 della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP). Secondo tale norma, l'organo paritetico della istituzione di previdenza di diritto pubblico avrebbe dovuto essere consultato in occasione dell'emanazione delle disposizioni regolamentari.

Legge

Il Tribunale federale constata innanzitutto che la procedura di ricorso ai sensi dell'art. 73 LPP non consente un controllo astratto delle disposizioni regolamentari delle istituzioni di previdenza. Tuttavia, nell'ambito del controllo incidentale di legittimità, il giudice può esaminare se singole disposizioni regolamentari o statutarie siano contrarie al diritto federale.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 73 LPP, al giudice è in linea di principio precluso decidere se le disposizioni regolamentari o statutarie siano state adottate nel rispetto delle norme procedurali, in particolare dell'obbligo di consultazione ai sensi dell'art. 51 cpv. 5 LPP. Ciò vale finché il vizio procedurale non sia così grave da comportare la nullità della norma interessata.

Nel caso di specie, il diritto di essere sentiti della…