Fatti

Il ricorrente X. è stato multato dall'Ufficio del Procuratore Generale del Cantone di Zurigo con una multa d'ordine di 300 franchi, perché si era allontanato arbitrariamente dal procedimento durante un interrogatorio in qualità di persona informata sui fatti. X. ha presentato un ricorso in materia penale contro questa decisione.

Il Tribunale federale entra nel merito del ricorso, in quanto si tratta di una decisione finale formale nell'ambito di un procedimento penale, contro la quale è ammissibile un ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 LTF. Dal punto di vista del diritto transitorio, le istanze precedenti competenti in materia penale sono determinate in base all'art. 80 in combinato disposto con l'art. 130 cpv. 1 LTF, secondo cui l'Ufficio del Procuratore Generale è da considerarsi come istanza precedente.

Legge

Il Tribunale federale esamina se la multa d'ordine inflitta a X. possa essere qualificata come "accusa in materia penale" ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU. Giunge alla conclusione che si tratta di una misura disciplinare che non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 6 n. 1 CEDU.

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