Art. 130 LTF

Disposizioni cantonali di esecuzione

1 Con effetto dall’entrata in vigore del diritto processuale penale svizzero unificato, i Cantoni emanano le disposizioni di esecuzione concernenti la competenza, l’organizzazione e la procedura delle giurisdizioni inferiori in materia penale ai sensi degli articoli 80 cpv. 2 e 111 cpv. 3, incluse le disposizioni necessarie alla garanzia della via giudiziaria di cui all’articolo 29a della Costituzione federale. Se il diritto processuale penale unificato non è ancora vigente sei anni dopo l’entrata in vigore della presente legge, il Consiglio federale, previa consultazione dei Cantoni, stabilisce il termine per l’emanazione delle disposizioni di esecuzione.
2 Con effetto dall’entrata in vigore del diritto processuale civile svizzero unificato, i Cantoni emanano le disposizioni di esecuzione concernenti la competenza, l’organizzazione e la procedura delle autorità inferiori in materia civile ai sensi degli articoli 75 cpv. 2 e 111 cpv. 3, incluse le disposizioni necessarie alla garanzia della via giudiziaria di cui all’articolo 29a della Costituzione federale. Se il diritto processuale civile unificato non è ancora vigente sei anni dopo l’entrata in vigore della presente legge, il Consiglio federale, previa consultazione dei Cantoni, stabilisce il termine per l’emanazione delle disposizioni di esecuzione.
3 Entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, i Cantoni emanano le disposizioni di esecuzione concernenti la competenza, l’organizzazione e la procedura delle giurisdizioni inferiori nelle cause di diritto pubblico ai sensi degli articoli 86 capoversi 2 e 3 e 88 cpv. 2, incluse le disposizioni necessarie alla garanzia della via giudiziaria di cui all’articolo 29a della Costituzione federale.
4 Sino all’emanazione della legislazione esecutiva, i Cantoni possono emanare disposizioni di esecuzione in forma di atti normativi non sottostanti a referendum, sempre che sia necessario per il rispetto dei termini di cui ai capoversi 1–3.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Sospensione dei termini in caso di detenzione preventiva
    · 14/09/2007 · 51 citazioni Riassunto
  2. 2
    Ricorso in materia civile in una controversia relativa a un'assicurazione complementare all'assicurazione sociale malattie
    · 04/06/2007 · 42 citazioni Riassunto
  3. 3
    Quando non esiste un diritto al permesso, lo straniero non è legittimato ad interporre un ricorso sussidiario in materia costituzionale per violazione del divieto d'arbitrio
    · 30/04/2007 · 22 citazioni Riassunto
  4. 4
    Garanzia della via giudiziaria, ricorso contro una decisione presa in ultima istanza cantonale in materia di diritto di voto, indicazione errata dei rimedi di diritto
    · 17/03/2008 · 19 citazioni Riassunto
  5. 5
    Esigenza di un tribunale superiore che giudichi quale autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale quale condizione di ammissibilità (qui in relazione con una detenzione amministrativa in materia di…
    · 05/02/2009 · 14 citazioni Riassunto
  6. 6
    Competenza del Tribunale amministrativo del Cantone Zurigo quale ultima autorità cantonale di ricorso nell'ambito di controversie afferenti l'esecuzione di pene e misure
    · 22/12/2008 · 10 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 23/05/2008 · 13 citazioni de Riassunto
  • Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung, Rechtsweggarantie
    · 29/03/2007 · 13 citazioni de Riassunto
  • VB.2007.00013
    07/02/2007 · 13 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.