Art. 130 LTF
Disposizioni cantonali di esecuzione
1 Con effetto dall’entrata in vigore del diritto processuale penale svizzero unificato, i Cantoni emanano le disposizioni di esecuzione concernenti la competenza, l’organizzazione e la procedura delle giurisdizioni inferiori in materia penale ai sensi degli articoli 80 cpv. 2 e 111 cpv. 3, incluse le disposizioni necessarie alla garanzia della via giudiziaria di cui all’articolo 29a della Costituzione federale. Se il diritto processuale penale unificato non è ancora vigente sei anni dopo l’entrata in vigore della presente legge, il Consiglio federale, previa consultazione dei Cantoni, stabilisce il termine per l’emanazione delle disposizioni di esecuzione.
2 Con effetto dall’entrata in vigore del diritto processuale civile svizzero unificato, i Cantoni emanano le disposizioni di esecuzione concernenti la competenza, l’organizzazione e la procedura delle autorità inferiori in materia civile ai sensi degli articoli 75 cpv. 2 e 111 cpv. 3, incluse le disposizioni necessarie alla garanzia della via giudiziaria di cui all’articolo 29a della Costituzione federale. Se il diritto processuale civile unificato non è ancora vigente sei anni dopo l’entrata in vigore della presente legge, il Consiglio federale, previa consultazione dei Cantoni, stabilisce il termine per l’emanazione delle disposizioni di esecuzione.
3 Entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, i Cantoni emanano le disposizioni di esecuzione concernenti la competenza, l’organizzazione e la procedura delle giurisdizioni inferiori nelle cause di diritto pubblico ai sensi degli articoli 86 capoversi 2 e 3 e 88 cpv. 2, incluse le disposizioni necessarie alla garanzia della via giudiziaria di cui all’articolo 29a della Costituzione federale.
4 Sino all’emanazione della legislazione esecutiva, i Cantoni possono emanare disposizioni di esecuzione in forma di atti normativi non sottostanti a referendum, sempre che sia necessario per il rispetto dei termini di cui ai capoversi 1–3.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Sospensione dei termini in caso di detenzione preventiva51 citazioni
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2Ricorso in materia civile in una controversia relativa a un'assicurazione complementare all'assicurazione sociale malattie42 citazioni
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3Quando non esiste un diritto al permesso, lo straniero non è legittimato ad interporre un ricorso sussidiario in materia costituzionale per violazione del divieto d'arbitrio22 citazioni
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4Garanzia della via giudiziaria, ricorso contro una decisione presa in ultima istanza cantonale in materia di diritto di voto, indicazione errata dei rimedi di diritto19 citazioni
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5Esigenza di un tribunale superiore che giudichi quale autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale quale condizione di ammissibilità (qui in relazione con una detenzione amministrativa in materia di…14 citazioni
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6Competenza del Tribunale amministrativo del Cantone Zurigo quale ultima autorità cantonale di ricorso nell'ambito di controversie afferenti l'esecuzione di pene e misure10 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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13 citazioni
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Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung, Rechtsweggarantie13 citazioni
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VB.2007.0001313 citazioni07/02/2007 · 13 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.