Fatti

Il ricorrente [X.] (nato nel 1986) è entrato in Svizzera nel maggio 2002 e ha ottenuto un permesso di soggiorno. Dopo essere stato condannato dal Tribunale distrettuale di Horgen il 8 giugno 2005 a una pena detentiva condizionale di 18 mesi, la Polizia degli stranieri del Cantone di Glarona ha rifiutato il 14 dicembre 2005 il rinnovo del suo permesso di soggiorno. Contro questa decisione, [X.] ha presentato un ricorso, respinto dal Consiglio di Stato del Cantone di Glarona il 15 agosto 2006. Successivamente, il Tribunale amministrativo del Cantone di Glarona, con sentenza del 6 febbraio 2007, non è entrato nel merito del ricorso di [X.] , in quanto secondo il diritto federale egli non aveva diritto a un permesso di soggiorno.

Legge

Il Tribunale federale afferma che, ai sensi dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico contro decisioni relative a autorizzazioni per le quali né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto è inammissibile. Poiché il ricorrente maggiorenne e non coniugato non ha diritto legale al permesso di soggiorno, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile nel merito. Ciò vale anche per l'impugnazione della decisione di non entrata nel merito del Tribunale amministrativo.

Tuttavia, il ricorrente può denunciare la violazione della garanzia del diritto di accesso a un tribunale (art. 29a Cost.) con un ricorso…