Fatti
La città di Zurigo ha approvato il 16 dicembre 2006 il progetto di bilancio della contabilità corrente e della contabilità degli investimenti per l'anno 2007 e ha respinto una mozione che chiedeva di non approvare le spese per la ristrutturazione del ponte Hardbrücke. Il consiglio comunale di Zurigo ha fissato il progetto di ristrutturazione del ponte Hardbrücke e ha concesso un credito di 1,85 milioni di franchi per la costruzione di un percorso combinato pedonale e ciclabile, nonché spese vincolate di 88,5 milioni di franchi per la ristrutturazione del ponte Hardbrücke. Queste decisioni finanziarie non sono state sottoposte a referendum.
Niklaus Scherr e altri hanno presentato un ricorso contro le decisioni del consiglio comunale al tribunale distrettuale di Zurigo, che ha respinto il ricorso il 5 luglio 2007. Un ricorso presentato contro la decisione del tribunale distrettuale è stato respinto dal Consiglio di Stato del cantone di Zurigo con decisione del 7 novembre 2007, nella misura in cui è stato possibile prendere una decisione.
Con una richiesta presentata il 14 dicembre 2007, definita come ricorso in materia di diritto di voto, i ricorrenti che hanno perso nel procedimento cantonale chiedono, tra l'altro, l'annullamento della decisione del Consiglio di Stato.
Legge
Il Tribunale federale ha deciso che i cantoni devono istituire un'autorità giudiziaria come istanza di ricorso ai sensi dell'art. 88 cpv. 2 LTF. Questo obbligo sussiste sia nelle questioni di diritto di voto cantonale che in quelle comunale.
I cantoni sono tenuti, ai sensi dell'art. 130 cpv. 3 LTF, a emanare entro due anni dall'entrata in vigore della legge sul Tribunale federale le disposizioni di attuazione necessarie relative alla competenza, all'organizzazione e al procedimento delle autorità giudiziarie federali di primo grado. Il Consiglio di Stato del cantone di Zurigo non ha introdotto riserve in § 5 VO LTF riguardo ai precedenti ricorsi cantonali e alle questioni di diritto di voto che non erano soggette al ricorso di…