Fatti

Il 5 novembre 1998, M., impiegato presso la Procura pubblica del Cantone di Basilea Città, è stato posto in detenzione cautelare su ordine del Prefetto del distretto di Liestal per il sospetto di vari reati. Il procedimento è stato trasferito il 6 novembre 1998 al Prefetto del distretto di Sissach. M. è stato scarcerato il 10 novembre 1998.

Il 7 dicembre 1998, M. ha presentato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. Ha lamentato, tra l'altro, di essere stato detenuto senza sufficienti indizi, di non essere stato informato dei motivi della sua detenzione e di essere stato interrogato solo il 9 novembre 1998. Ha inoltre contestato che il suo rappresentante legale abbia avuto accesso agli atti rilevanti per la detenzione solo il 10 novembre 1998 e non abbia potuto visitare il ricorrente.

Legge

Il Tribunale federale non è entrato nel merito del ricorso di diritto pubblico. Ha motivato che, dopo la fine della detenzione cautelare, non sussiste più un interesse pratico attuale per impugnarla con un ricorso di diritto pubblico.

Il Tribunale ha affermato che tutte le doglianze del ricorrente possono essere fatte valere nel procedimento di indennizzo. In tale sede, il ricorrente può chiedere sia il risarcimento del danno e la riparazione morale ai sensi dell'art. 5 par. 5 CEDU, sia la mera constatazione della violazione della Convenzione. Il procedimento di indennizzo deve soddisfare i requisiti di…