Fatti

In questo caso si trattava di un ricorso in materia civile, in cui la ricorrente A. aveva agito contro B. L'istanza precedente, in sede di appello, non era entrata nel merito del reclamo della ricorrente secondo cui il suo diritto a essere giudicata da un tribunale legalmente costituito ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 Cost. era stato violato, poiché dei cinque giudici presenti all'udienza principale solo il presidente aveva partecipato alla pronuncia della sentenza.

L'istanza precedente aveva motivato la sua decisione di non entrare nel merito sostenendo che la ricorrente non aveva esposto in modo sufficientemente circostanziato in che modo il cambiamento della composizione del collegio giudicante fosse stato ingiustificato. La ricorrente stessa aveva ammesso che una modifica del collegio giudicante potesse essere ammissibile in singoli casi.

Legge

Il Tribunale federale è tuttavia giunto alla conclusione che l'istanza precedente avrebbe dovuto esaminare il diritto della ricorrente a un tribunale legalmente costituito ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 Cost. Spettava al tribunale informare le parti dell'intento di sostituire i giudici e di indicarne i motivi. Solo a quel punto la ricorrente avrebbe dovuto contestare in modo circostanziato la fondatezza di tali motivi.

Poiché il Tribunale distrettuale non aveva informato le parti dell'intendimento di modificare la composizione del collegio giudicante né indicato i relativi motivi, la ricorrente non era stata in grado di adempiere al suo onere di dimostrare l'ingiustificatezza del cambiamento. Il rimprovero dell'istanza…