Fatti

Il ricorrente X. è stato dichiarato colpevole dal Tribunale distrettuale di Winterthur il 16 maggio 2013 di più atti sessuali, in parte tentati, con bambini, somministrazione di sostanze dannose per la salute a bambini, pornografia e istigazione alla pornografia. È stato condannato a una pena detentiva di tre anni e tre mesi ed è stata disposta contestualmente una terapia ambulatoriale di accompagnamento all'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 63 CP.

Il 2 dicembre 2014, l'Ufficio dell'esecuzione penale (JUV) ha revocato la misura terapeutica ambulatoriale ritenendola senza prospettive. Il Tribunale distrettuale di Winterthur ha quindi ordinato il 15 ottobre 2015, su richiesta del JUV, una misura terapeutica stazionaria ai sensi dell'art. 59 in combinato disposto con l'art. 63b cpv. 5 CP. Contro questa decisione X. ha presentato ricorso.

Legge

Il Tribunale federale accoglie il ricorso e rinvia la questione alla prima istanza per un nuovo esame. Esso constata che non si può più mantenere la precedente giurisprudenza secondo la quale, dopo la revoca di una misura ambulatoriale, non vi è spazio per un'altra misura ambulatoriale.

Il Tribunale federale motiva questo con il fatto che il fatto che una terapia ambulatoriale non abbia prodotto l'effetto sperato e sia stata ritenuta senza prospettive, non significa…