Fatti
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso in materia penale presentato da X. contro la sentenza della Camera penale di ricorso della Corte di giustizia di Ginevra che non era entrata in materia sul suo ricorso cantonale, poiché quest'ultimo non era stato motivato nella lingua della procedura aperta contro la ricorrente.
X. era stata riconosciuta colpevole di falsificazione di certificati con ordinanza penale del 30 ottobre 2014 e condannata a una pena pecuniaria. Aveva presentato opposizione contro tale ordinanza, ma la sua opposizione era stata considerata ritirata per mancata comparizione all'udienza fissata per il 14 gennaio 2015.
X. aveva successivamente contestato tale decisione presso la Camera penale di ricorso della Corte di giustizia di Ginevra, ma la sua lettera redatta in inglese non era stata presa in considerazione, in quanto la Camera penale l'aveva invitata a procedere in francese entro un termine impartito, pena l'irricevibilità del suo ricorso. Non avendo X. dato seguito entro il termine, la Camera penale aveva dichiarato di non entrare in materia sul ricorso.
Legge
Il Tribunale federale ha ritenuto che la Camera penale di ricorso non avesse alcun obbligo di accettare lo scritto del 20 gennaio 2015 redatto in inglese, che non è la lingua ufficiale nel Cantone di Ginevra. Richiedendo una versione francese di questa lettera, si è correttamente conformata alla legge e alla giurisprudenza.
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