Fatti
Parti: Ricorrente (A. AG) e Opponente (B. e C.).
Fatti: La ricorrente ha richiesto una revisione speciale ai sensi dell'art. 697a comma 1 CO. Il tribunale di primo grado ha richiesto solo una dimostrazione plausibile del precedente esercizio del diritto di informazione o di accesso, mentre la ricorrente ha richiesto una prova rigorosa. La ricorrente ha lamentato che il tribunale di primo grado avesse applicato il livello di prova sbagliato.
Norme giuridiche rilevanti: Art. 697a comma 1 CO, Art. 697 CO, Art. 702 comma 2 n. 3 CO, Art. 250 lett. c n. 8 CPC, Art. 248 ss. CPC.
Legge
La revisione speciale ai sensi dell'art. 697a comma 1 CO presuppone che l'azionista abbia precedentemente esercitato il diritto di informazione o di accesso ai sensi dell'art. 697 CO. Questo serve a garantire la sussidiarietà della revisione speciale e a dare al consiglio di amministrazione la possibilità di soddisfare le esigenze informative degli azionisti prima di avviare una procedura di revisione speciale.
Il tribunale di primo grado ha richiesto solo una dimostrazione plausibile del precedente esercizio del diritto di informazione o di accesso, mentre la ricorrente ha richiesto una prova rigorosa. Il tribunale di primo grado si è basato su un commento che richiedeva un esame meno rigoroso dell'identità tematica della richiesta di revisione speciale rispetto alla precedente richiesta di informazione. Tuttavia, questa affermazione non si riferisce alla questione se il diritto di informazione sia stato effettivamente esercitato.
La legge non prevede una riduzione del livello di prova a una semplice dimostrazione plausibile. Piuttosto, il richiedente deve dimostrare il precedente esercizio del diritto di…