Art. 697a CO
Diritto di consultazione
1 I libri e gli atti possono essere consultati da azionisti che rappresentino insieme almeno il 5 per cento del capitale azionario o dei voti.
2 Il consiglio d’amministrazione accorda la consultazione entro quattro mesi dalla ricezione della domanda. Gli azionisti possono prendere appunti.
3 La consultazione va accordata nella misura in cui sia necessaria per l’esercizio dei diritti dell’azionista e non comprometta segreti d’affari o altri interessi degni di protezione della società. Se la consultazione viene negata, la decisione dev’essere motivata per scritto.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Al controllore speciale non può essere affidata una generica ricerca di mercato (decisione sul ricorso per riforma, consid. 2)70 citazioni
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2Verifica speciale43 citazioni
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3Diritto della società anonima; diritto dell'azionista all'istituzione di una verifica speciale33 citazioni
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4Verifica speciale; esercizio preliminare del diritto di ottenere ragguagli e di consultare documenti; grado della prova31 citazioni
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5Diritto dell'azionista di consultare documenti e chiedere ragguagli (art. 697 CO)17 citazioni
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6Diritto della società anonima; quorum per la domanda tendente alla designazione di un controllore speciale9 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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25 citazioni06/08/2013 · 25 citazioni de
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Aktienrecht; Sonderprüfung25 citazioni
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Sonderprüfung15 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.