Fatti

Il 26 febbraio 1993, la società S., una società per azioni con sede a B., ha tenuto un'assemblea generale straordinaria in cui alcuni azionisti hanno chiesto informazioni su determinate operazioni commerciali e hanno richiesto l'istituzione di un revisore speciale, richiesta tuttavia respinta. Successivamente, il 26 maggio 1993, 93 azionisti hanno presentato al presidente del tribunale cantonale di Zug la richiesta di istituzione di un revisore speciale. Anche nell'assemblea generale ordinaria del 30 giugno 1993, una simile richiesta è stata presentata da 90 azionisti ed è stata respinta. Il presidente del tribunale cantonale ha riunito i due procedimenti e il 22 ottobre 1993 ha accolto parzialmente le richieste, nominando la società fiduciaria C. AG come revisore speciale.

La società S. ha impugnato questa decisione con un ricorso, respinto dalla Commissione di giustizia del Tribunale superiore del Cantone di Zug con sentenza del 21 gennaio 1994. Contro questa sentenza, la società S. ha presentato un ricorso in appello, respinto dal Tribunale federale nella misura in cui vi ha fatto luogo.

Legge

Il Tribunale federale afferma che il diritto di richiedere l'istituzione di un revisore speciale ai sensi dell'art. 697b CO deve essere inteso come un diritto autonomo di affiliazione degli azionisti e che la relativa decisione giudiziaria costituisce una decisione finale in una controversia di diritto civile, impugnabile con ricorso in appello.

Contrariamente all'opinione della convenuta, una revisione speciale riguardante fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto societario non è esclusa per motivi di diritto transitorio. Il diritto alla revisione speciale, in quanto diritto di informazione degli azionisti garantito per legge, è soggetto al principio della immediata applicabilità del nuovo diritto.

Per l'istituzione di un revisore speciale, gli azionisti devono…