Art. 46 OG
Sospensione
1 I termini stabiliti in giorni dalla legge o dal giudice sono sospesi:
- a. dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
- b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
- c. dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
2 Il cpv. 1 non si applica nei procedimenti concernenti:
- a. l’effetto sospensivo e altre misure provvisionali;
- b. l’esecuzione cambiaria;
- c. i diritti politici (art. 82 lett. c);
- d. l’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e l’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
- e. gli appalti pubblici.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Assicurazione complementare all'assicurazione malattia ai sensi della LAMal38 citazioni
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2Requisito del valore litigioso per cause relative al contributo per il mantenimento dei figli33 citazioni
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3Causa civile suscettiva di un ricorso per riforma26 citazioni
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4Distinzione fra diritto pubblico e diritto privato20 citazioni
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5Verifica speciale16 citazioni
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6Rettificazione del registro fondiario14 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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3 citazioni12/03/2002 · 3 citazioni de
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nicht in einer bestimmt bezifferten Geldsumme besteht, die Höhe des Streitwertes in der Berufungsschrift anzugeben. Diese Vorschrift gilt auch für die Nichtigkeits3 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.