Art. 46 OG

Sospensione

1 I termini stabiliti in giorni dalla legge o dal giudice sono sospesi:
  1. a. dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
  2. b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
  3. c. dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
2 Il cpv. 1 non si applica nei procedimenti concernenti:
  1. a. l’effetto sospensivo e altre misure provvisionali;
  2. b. l’esecuzione cambiaria;
  3. c. i diritti politici (art. 82 lett. c);
  4. d. l’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e l’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
  5. e. gli appalti pubblici.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Assicurazione complementare all'assicurazione malattia ai sensi della LAMal
    · 13/11/1997 · 38 citazioni Riassunto
  2. 2
    Requisito del valore litigioso per cause relative al contributo per il mantenimento dei figli
    · 25/09/1990 · 33 citazioni Riassunto
  3. 3
    Causa civile suscettiva di un ricorso per riforma
    · 16/04/2003 · 26 citazioni Riassunto
  4. 4
    Distinzione fra diritto pubblico e diritto privato
    · 19/02/2002 · 20 citazioni Riassunto
  5. 5
    Verifica speciale
    · 28/10/1994 · 16 citazioni Riassunto
  6. 6
    Rettificazione del registro fondiario
    · 24/06/1997 · 14 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 12/03/2002 · 3 citazioni de
  • nicht in einer bestimmt bezifferten Geldsumme besteht, die Höhe des Streitwertes in der Berufungsschrift anzugeben. Diese Vorschrift gilt auch für die Nichtigkeits
    · 15/06/2001 · 3 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.