Fatti

In questo caso si trattava della rettifica del registro fondiario ai sensi dell'art. 977 CC e dell'art. 98 OTF. La comunità ereditaria C. aveva chiesto all'ufficio del registro fondiario di iscrivere una servitù di costruzione sulla particella HB 1841, che in precedenza non era stata correttamente iscritta. Tuttavia, la società W. AG, in qualità di proprietaria della particella HB 1841, ha rifiutato il suo consenso a questa rettifica.

Il Tribunale superiore del Cantone di Uri aveva ordinato l'iscrizione della servitù su richiesta del Cantone di Uri. Contro questa decisione, la società W. AG ha presentato ricorso al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la procedura amministrativa di rettifica ai sensi dell'art. 977 CC in combinato disposto con l'art. 98 OTF non è ammissibile in questo caso. Una tale rettifica amministrativa è possibile solo se il fondo è ancora in possesso dei soggetti originariamente coinvolti. Tuttavia, se il fondo è nel frattempo passato a un terzo, come nel caso di specie alla società W. AG, la procedura amministrativa di rettifica è esclusa.

Il Tribunale federale ha spiegato che in tali casi, in cui un terzo ha acquistato il fondo, l'unica via sarebbe l'azione di rettifica del registro fondiario ai sensi dell'art. 975 CC. In questo caso, si dovrebbe esaminare se la società W. AG, in qualità di terzo acquirente, possa invocare il suo acquisto in buona fede.

Poiché nel caso di…