Art. 977 CC

Rettificazioni

1 L’ufficiale del registro non può eseguire una rettificazione senza il consenso scritto degli interessati, se non per disposizione del giudice.
2 Invece di rettificarla, si può cancellare l’iscrizione erronea e farne una nuova.
3 La correzione di meri errori di scritturazione si fa d’officio, a norma di analogo regolamento da emanarsi dal Consiglio federale.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    · 04/06/1991 · 4 citazioni Riassunto
  2. 2
    Responsabilità per i danni derivanti dalla tenuta del registro fondiario (art. 955 cpv. 1 CC)
    · 15/03/1984 · 2 citazioni
  3. 3
    Rettificazione del registro fondiario
    · 24/06/1997 · 1 citazioni Riassunto
  4. 4
    1. Rappresentazione delle parti davanti al Tribunale federale
    · 02/02/1956 · 1 citazioni Riassunto
  5. 5
    DTF 73_I_334
    02/10/1947 · 0 citazioni
  6. 6
    DTF 68_I_122
    08/05/1942 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 4

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Rettifica del registro fondiario
    · 12/07/2018 · 2 citazioni de
  • Obergericht / Zivilgericht / 3. Zivilkammer — ZSU.2015.314
    ZSU.2015.314
    · 25/01/2016 · 1 citazioni de
  • 15/06/2022 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.