Art. 977 CC
Rettificazioni
1 L’ufficiale del registro non può eseguire una rettificazione senza il consenso scritto degli interessati, se non per disposizione del giudice.
2 Invece di rettificarla, si può cancellare l’iscrizione erronea e farne una nuova.
3 La correzione di meri errori di scritturazione si fa d’officio, a norma di analogo regolamento da emanarsi dal Consiglio federale.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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14 citazioni
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2Responsabilità per i danni derivanti dalla tenuta del registro fondiario (art. 955 cpv. 1 CC)2 citazioni
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3Rettificazione del registro fondiario1 citazioni
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41. Rappresentazione delle parti davanti al Tribunale federale1 citazioni
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5DTF 73_I_3340 citazioni02/10/1947 · 0 citazioni
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6DTF 68_I_1220 citazioni08/05/1942 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 4
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Rettifica del registro fondiario2 citazioni
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Obergericht / Zivilgericht / 3. Zivilkammer — ZSU.2015.3141 citazioniZSU.2015.314· 25/01/2016 · 1 citazioni de
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0 citazioni15/06/2022 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.