Fatti
In questo caso si trattava della rettifica di un'iscrizione errata nel registro fondiario. La ricorrente [A.] aveva un diritto di prelazione su un immobile, iscritto nel registro fondiario. Tuttavia, l'immobile è stato venduto all'asta a una società X. SA, senza che il diritto di prelazione fosse cancellato. Nei successivi trasferimenti di proprietà, il diritto di prelazione è stato poi cancellato senza che l'autorità competente lo avesse ordinato. La ricorrente [A.] ha quindi chiesto la rettifica del registro fondiario per ripristinare il suo diritto di prelazione.
Il Tribunale federale doveva decidere se la rettifica dovesse avvenire ai sensi dell'art. 975 CC (rettifica senza motivo giuridico) o dell'art. 977 CC (rettifica per errore). Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che in questo caso si applica l'art. 977 CC, in quanto la cancellazione del diritto di prelazione si basava su un errore del conservatore del registro fondiario.
Legge
Ai sensi dell'art. 977 CC, se il conservatore del registro fondiario constata un'inesattezza nel registro fondiario e le parti interessate o i terzi ne sono venuti a conoscenza, il conservatore deve invitare le parti interessate a dare il loro consenso scritto alla rettifica. Se una parte interessata rifiuta il consenso, il conservatore deve ottenere una decisione giudiziaria.
Nel caso in questione, la ricorrente [A.] aveva avuto conoscenza della cancellazione del suo…