Fatti
La controversia oppone H., il padre, a S., la madre, riguardo al contributo di mantenimento del loro figlio X. Il Tribunale cantonale ha deciso che la madre non doveva pagare il contributo di mantenimento per il figlio. Il padre ha interposto appello contro questa decisione dinanzi al Tribunale federale.
I fatti della causa sono i seguenti: il Tribunale cantonale ha emesso una sentenza il 19 settembre 1989, assegnando la custodia del figlio X al padre e decidendo che la madre non doveva pagare il contributo di mantenimento. Il padre ha chiesto la revisione di questa sentenza, che è stata confermata dal Tribunale cantonale il 17 gennaio 1990.
Legge
La questione in lite è se il contributo di mantenimento dei figli possa essere considerato una contestazione di natura pecuniaria ai sensi dell'art. 46 OG, il che significherebbe che la valore litigiosa deve essere di almeno 8 000 franchi svizzeri affinché il ricorso in riforma sia ammissibile.
La giurisprudenza precedente del Tribunale federale considerava che la decisione sul contributo di mantenimento dei figli non poteva essere separata dalla questione dell'autorità parentale e che, di conseguenza, la valore litigiosa non era richiesta. Tuttavia, questa giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina, che ritiene che non ci sia ragione di trattare i contributi di mantenimento dei figli diversamente dalle altre controversie di natura pecuniaria.
Il Tribunale federale ha deciso di cambiare la sua giurisprudenza e di considerare che il contributo di mantenimento dei figli è una contestazione di natura pecuniaria, il che significa che la valore litigiosa deve essere di almeno 8 000 franchi svizzeri affinché il ricorso in riforma sia ammissibile.…