Fatti
La X. Holding AG, principale azionista individuale (44,5%) della Y. AG, ha presentato una richiesta al tribunale civile di Basilea per la nomina di un revisore speciale. Questa richiesta è stata respinta dal tribunale di primo grado e dalla corte d'appello del Cantone di Basilea Città. La X. Holding AG ha quindi presentato ricorso al Tribunale federale.Legge
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'azionista che è egli stesso membro del consiglio di amministrazione o vi è rappresentato non può vedersi negato il diritto all'istituzione di un controllo speciale con il motivo che deve aver preventivamente esercitato il suo diritto di informazione ai sensi dell'art. 715a CO.
Infatti, il Tribunale federale ha stabilito che il requisito dell'esercizio preventivo del diritto di informazione si applica solo al diritto di informazione dell'azionista ai sensi dell'art. 697 CO, e non al diritto più ampio del membro del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 715a CO. Ciò consentirebbe a tutti gli azionisti, compresi quelli rappresentati nel consiglio di amministrazione, di richiedere l'istituzione di un controllo speciale senza dover preventivamente esercitare il loro diritto di informazione in qualità di amministratori.
Secondo il Tribunale federale, subordinare il diritto a un controllo speciale all'esercizio preventivo…