Fatti

Parti e gradi di giudizio:

Il ricorrente X. è stato condannato dal Tribunale distrettuale di Baden il 29 febbraio 2012 per l’omicidio di A.O. a una pena detentiva a vita e disposta la custodia ordinaria ai sensi dell’art. 64 cpv. 1 CP. La custodia perpetua ai sensi dell’art. 64 cpv. 1bis CP è stata respinta poiché non è stata accertata una non curabilità permanente per i prossimi 40-50 anni.

Contro tale sentenza hanno proposto appello la procura cantonale nonché i familiari della vittima (B.O., C.O., D.O., E.O.). L’Obergericht del Canton Argovia ha condannato X. nuovamente il 18 ottobre 2012 per omicidio e disturbo della quiete dei defunti, confermando la pena detentiva a vita. A differenza del tribunale distrettuale, l’Obergericht ha ritenuto soddisfatte le condizioni per la custodia perpetua ai sensi dell’art. 64 cpv. 1bis CP e ne ha disposto l’applicazione.

X. ha quindi presentato ricorso penale al Tribunale federale chiedendo l’annullamento della custodia perpetua. In via subordinata, ha richiesto la rimessione della causa al giudice di merito per una nuova valutazione. Ha inoltre chiesto la gratuita patrocinio e l’assistenza legale.

Oggetto della controversia:

Il ricorrente contestava unicamente l’applicazione della custodia perpetua. Egli ha eccepito che il giudice di merito violasse l’art. 64 cpv. 1bis lett. c CP poiché assumeva una non curabilità permanente già in caso di prognosi di non curabilità per 20 anni. In realtà sarebbe necessaria una non curabilità per tutta la vita. Ha inoltre accusato il giudice di merito di arbitrio nella valutazione delle perizie psichiatriche, poiché queste escludevano una non curabilità solo per un periodo di 10-15 anni.

Il giudice di merito, invece, ha fondato l’applicazione della custodia perpetua sul fatto che X. avesse commesso un reato di riferimento ai sensi dell’art. 64 cpv. 1bis CP, caratterizzato da una grave compromissione dell’integrità fisica della vittima (art. 64 cpv. 1bis lett. a CP). Inoltre, sussisterebbe un elevato pericolo di recidiva (art. 64 cpv. 1bis lett. b CP). La non curabilità permanente (art. 64 cpv. 1bis lett. c CP) sarebbe data poiché le perizie prevedevano una non curabilità per almeno 20 anni. Il giudice di merito si è basato su due perizie psichiatriche (Cliniche psichiatriche universitarie di Basilea, 10 marzo 2011; Servizi psichiatrici del Canton Turgovia, 24 giugno 2011).

Il Tribunale federale doveva quindi pronunciarsi sull’interpretazione del concetto di non curabilità permanente ai sensi dell’art. 64 cpv. 1bis lett. c CP e verificare se sia necessaria una non curabilità per tutta la vita o una non curabilità temporalmente limitata.

Legge

1. Interpretazione del concetto di non curabilità permanente:

Il Tribunale federale ha esaminato innanzitutto l’interpretazione del concetto di „non curabile in modo permanente“ ai sensi dell’art. 64 cpv. 1bis lett. c CP. Sia il testo tedesco che quello francese e italiano della norma utilizzano formulazioni che indicano una non curabilità immutabile e perpetua (ad es. „dauerhaft nicht therapierbar“, „durablement non amendable“, „durevolmente refrattario alla terapia“). Il tenore letterale della norma depone quindi a favore di una resistenza terapeutica cronica, definitiva, che perdura per sempre. L’espressione „poiché il trattamento non promette successo a lungo termine“ rafforza tale conclusione, poiché indica l’assenza di modificabilità della condizione.

2. Interpretazione storica e teleologica:

I lavori preparatori relativi all’introduzione dell’art. 64 cpv. 1bis CP nel 2007 confermano tale interpretazione. Il gruppo di lavoro „Custodia“ e il Consiglio federale intendevano per „non curabile in modo permanente“ uno stato connesso strutturalmente alla personalità del reo e immutabile. I dibattiti legislativi hanno mostrato che il concetto è stato consapevolmente inteso come „non curabilità per tutta la vita“, pur essendo stata discussa criticamente la praticabilità concreta a causa delle difficoltà di formulare tali prognosi. I lavori preparatori sottolineano che devono essere colpiti solo i rei che rappresentano permanentemente rischi estremamente elevati, non sufficientemente riducibili per la sicurezza pubblica.

3. Interpretazione sistematica e proporzionalità:

La custodia perpetua costituisce, rispetto alla custodia ordinaria ai sensi dell’art. 64 cpv. 1 CP, la misura più incisiva. Essa presuppone che il reo sia non solo non…