Fatti

Il 13 dicembre 1994, il giudice istruttore presso il Tribunale di grande istanza di Grasse ha inviato all'Ufficio federale di polizia una richiesta di assistenza giudiziaria per le esigenze dell'inchiesta penale aperta in Francia per il furto di un quadro. Il 13 giugno 1996, il giudice istruttore di Ginevra ha ordinato la restituzione del quadro alle autorità francesi. Il 1° novembre 1996, la Camera d'accusa del Cantone di Ginevra ha respinto il ricorso presentato da L. contro questa decisione.

L. ha quindi adito il Tribunale federale con un ricorso di diritto amministrativo, chiedendo principalmente l'annullamento dell'ordinanza del 1° novembre 1996 e la dichiarazione di "nullità e non avvenuta" della richiesta di assistenza. In via subordinata, chiede che il quadro controverso non sia restituito allo Stato richiedente o che sia fornita una garanzia.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che si applicasse solo l'articolo 74a della Legge federale sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (EIMP), in relazione all'articolo 13 della Convenzione europea relativa al riciclaggio, alla ricerca, al sequestro e alla confisca dei proventi di reato (Convenzione n. 141).

Secondo il Tribunale, il ricorrente non ha reso verosimile, ai sensi dell'articolo 74a cpv. 4 lett. c EIMP, di aver acquistato il quadro in buona fede. Il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente non avesse preso le precauzioni elementari prima della transazione, in particolare non…