Art. 74a AIMP
Consegna a scopo di confisca o di restituzione
1 Gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere consegnati su richiesta all’autorità estera competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d’assistenza giudiziaria (art. 80d).
2 Gli oggetti o i beni giusta il cpv. 1 comprendono:
- a. oggetti con i quali è stato commesso un reato;
- b. il prodotto o il ricavo di un reato, il valore di rimpiazzo e l’indebito profitto;
- c. i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato e il valore di rimpiazzo.
3 La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente.
4 Gli oggetti o i beni possono tuttavia essere trattenuti in Svizzera se:
- a. il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera;
- b. un’autorità fa valere diritti su di essi;
- c. una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all’estero;
- d. gli oggetti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera.
5 Se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il cpv. 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all’avente diritto solo se:
- a. lo Stato richiedente vi acconsente;
- b. nel caso del cpv. 4 lett. b, l’autorità dà il suo consenso, o c. la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un’autorità giudiziaria svizzera.
6 I diritti di pegno fiscali sono retti dall’articolo 60.
7 Non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al cpv. 1 che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Assistenza giudiziaria in materia penale alla Repubblica delle Filippine; art. 74a AIMP: consegna di beni a scopo di confisca o di restituzione136 citazioni
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2Assistenza giudiziaria; CEAG; Convenzione n. 141 del Consiglio d'Europa del 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato; restituzione di proventi di reato; art. 74a AIMP75 citazioni
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3Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale; art. 5 cpv. 1 lett. c AIMP, art. 33a OAIMP44 citazioni
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4Domanda di consegna fondata su una sentenza estera42 citazioni
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5Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Repubblica di Haiti; consegna di fondi appartenuti al clan Duvalier; art. 5 cpv. 1 lett. c e art. 74a AIMP, art. 33a OAIMP; prescrizione secondo il diritto sv…38 citazioni
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6Questa soluzione è compatibile con la garanzia di un equo processo di cui all'art. 29 cpv. 1 Cost. (consid. 2.2)35 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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42 citazioni11/02/2008 · 42 citazioni de
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Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an die Philippinen28 citazioni
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Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an die Niederlande; Herausgabe von Vermögenswerten27 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.