Art. 74a AIMP

Consegna a scopo di confisca o di restituzione

1 Gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere consegnati su richiesta all’autorità estera competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d’assistenza giudiziaria (art. 80d).
2 Gli oggetti o i beni giusta il cpv. 1 comprendono:
  1. a. oggetti con i quali è stato commesso un reato;
  2. b. il prodotto o il ricavo di un reato, il valore di rimpiazzo e l’indebito profitto;
  3. c. i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato e il valore di rimpiazzo.
3 La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente.
4 Gli oggetti o i beni possono tuttavia essere trattenuti in Svizzera se:
  1. a. il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera;
  2. b. un’autorità fa valere diritti su di essi;
  3. c. una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all’estero;
  4. d. gli oggetti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera.
5 Se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il cpv. 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all’avente diritto solo se:
  1. a. lo Stato richiedente vi acconsente;
  2. b. nel caso del cpv. 4 lett. b, l’autorità dà il suo consenso, o c. la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un’autorità giudiziaria svizzera.
6 I diritti di pegno fiscali sono retti dall’articolo 60.
7 Non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al cpv. 1 che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Assistenza giudiziaria in materia penale alla Repubblica delle Filippine; art. 74a AIMP: consegna di beni a scopo di confisca o di restituzione
    · 10/12/1997 · 136 citazioni Riassunto
  2. 2
    Assistenza giudiziaria; CEAG; Convenzione n. 141 del Consiglio d'Europa del 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato; restituzione di proventi di reato; art. 74a AIMP
    · 01/04/1997 · 75 citazioni Riassunto
  3. 3
    Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale; art. 5 cpv. 1 lett. c AIMP, art. 33a OAIMP
    · 06/11/2000 · 44 citazioni Riassunto
  4. 4
    Domanda di consegna fondata su una sentenza estera
    · 27/10/2003 · 42 citazioni Riassunto
  5. 5
    Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Repubblica di Haiti; consegna di fondi appartenuti al clan Duvalier; art. 5 cpv. 1 lett. c e art. 74a AIMP, art. 33a OAIMP; prescrizione secondo il diritto sv…
    · 12/01/2010 · 38 citazioni Riassunto
  6. 6
    Questa soluzione è compatibile con la garanzia di un equo processo di cui all'art. 29 cpv. 1 Cost. (consid. 2.2)
    · 07/02/2005 · 35 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 11/02/2008 · 42 citazioni de
  • Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an die Philippinen
    · 22/03/2007 · 28 citazioni de Riassunto
  • Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an die Niederlande; Herausgabe von Vermögenswerten
    · 11/03/2011 · 27 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.