Fatti
Le parti, il marito (nato nel 1945) e LNA moglie (nata nel 1953), si sono sposati il 23 ottobre 1972 ed hanno avuto due figli maggiorenni. Il loro matrimonio è stato caratterizzato da gravi difficoltà coniugali protrattesi per diversi anni.
Con sentenza del 4 aprile 2017, il Tribunale civile del distretto di Losanna ha pronunciato il loro divorzio, senza prevedere alcun contributo di mantenimento tra loro. Ha condannato il marito a versare alla moglie 28'121 fr. 45 a titolo di liquidazione del regime patrimoniale e ha negato al marito un'equa indennità ai sensi dell'ex art. 124 CC.
Il marito ha proposto appello dinanzi alla Corte d'appello civile del Tribunale cantonale del Canton Vaud, che, con sentenza del 11 aprile 2018, ha parzialmente riformato LNA decisione. Ha condannato LNA moglie a versare al marito 2'094 fr. 50 a titolo di liquidazione del regime patrimoniale, confermando il resto della sentenza.
Il marito ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale federale, che ha respinto LNA sua domanda.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione della nuova disciplina sulla divisione della previdenza professionale dei coniugi, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, applicabile alle procedure di divorzio pendenti alla data di tale entrata in vigore. L'art. 124a CC disciplina specificamente LNA divisione delle rendite di vecchiaia o d'invalidità percepite da un coniuge al momento della proposizione della domanda di divorzio, qualora non sia più possibile calcolare una prestazione di uscita. Il giudice dispone di un potere discrezionale per determinare le modalità della divisione, tenendo conto in particolare della durata del matrimonio e delle esigenze previdenziali di ciascun coniuge.
L'art. 124b cpv. 2 CC prevede LNA possibilità per il giudice di derogare al principio della divisione per metà per giusti motivi, senza fornirne un elenco esaustivo. Il legislatore ha espressamente indicato che LNA grave violazione da parte di un coniuge dell'obbligo di contribuire al mantenimento della famiglia (art. 163 CC) può costituire un tale giusto motivo, diversamente dalla giurisprudenza anteriore (DTF 133 III 497). Tale interpretazione è confermata dai lavori preparatori e da parte della dottrina, che sottolineano come LNA nuova disciplina allenti le condizioni per escludere in tutto o in parte LNA divisione.
Tuttavia, il Tribunale federale ricorda che tale deroga deve essere applicata in modo restrittivo per non svuotare di contenuto il principio della divisione per metà. Solo situazioni particolarmente gravi, in cui LNA violazione degli obblighi familiari sia grave e protratta, possono giustificare un rifiuto o una…