Fatti
X., nata nel 1987 e cittadina somala, è stata condannata dal Tribunale di polizia del Littoral e del Val-de-Travers per aver fatto praticare una escissione totale o quasi totale sulla sua figlia B. nel 2013, nonché una parziale asportazione del clitoride sulla sua figlia C. nel 2013, mentre la famiglia risiedeva ancora in Somalia. X. ha presentato un ricorso penale contro la sentenza della Corte penale del Tribunale cantonale di Neuchâtel che ha respinto il suo appello.
X. contestava la possibilità di essere perseguita in Svizzera per atti commessi all'estero mentre non aveva alcun legame con la Svizzera al momento dei fatti. Il Tribunale federale ha dovuto determinare se l'articolo 124 cpv. 2 del Codice penale svizzero (CP) consenta di perseguire un autore che ha realizzato gli elementi costitutivi del reato prima del suo arrivo sul territorio svizzero.
Legge
Il Tribunale federale ha ritenuto che l'articolo 124 cpv. 2 CP consenta di perseguire in Svizzera la mutilazione degli organi genitali femminili commessa all'estero, anche se l'autore non aveva alcun legame con la Svizzera al momento dei fatti. Questa interpretazione si basa su diversi elementi:
- Il testo della legge non prevede di escludere il perseguimento quando l'autore ha agito mentre non soggiornava o non risiedeva in Svizzera.
- I lavori preparatori mostrano che il legislatore non ha voluto limitare i procedimenti agli autori che soggiornano in Svizzera al momento dei fatti, ma ha invece optato per un…