Art. 124 CP
Mutilazione di organi genitali femminili
1 Chiunque mutila gli organi genitali di una persona di sesso femminile, pregiudica considerevolmente e in modo permanente la loro funzione naturale o li danneggia in altro modo, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni.
2 È punibile anche chi commette il reato all’estero, si trova in Svizzera e non è estradato. L’articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Mutilazione di organi genitali femminili; principio dell'universalità illimitata del perseguimento penale0 citazioni
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2DTF 74_IV_810 citazioni24/09/1948 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Obergericht / Strafgericht / Beschwerdekammer in Strafsachen — SBK.2022.4061 citazioniSBK.2022.406· 24/05/2023 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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