Art. 124 CP

Mutilazione di organi genitali femminili

1 Chiunque mutila gli organi genitali di una persona di sesso femminile, pregiudica considerevolmente e in modo permanente la loro funzione naturale o li danneggia in altro modo, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni.
2 È punibile anche chi commette il reato all’estero, si trova in Svizzera e non è estradato. L’articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Mutilazione di organi genitali femminili; principio dell'universalità illimitata del perseguimento penale
    · 11/02/2019 · 0 citazioni Riassunto
  2. 2
    DTF 74_IV_81
    24/09/1948 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Obergericht / Strafgericht / Beschwerdekammer in Strafsachen — SBK.2022.406
    SBK.2022.406
    · 24/05/2023 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.