Fatti

La sentenza concerne tre ricorrenti (K.B., S.G. e R.S.), che in qualità di compartecipi a una vasta truffa mediante contratti di leasing auto fittizi ai danni della Banca A. hanno causato un danno complessivo di circa 12 milioni di franchi. I ricorrenti sottoscrissero contratti di leasing e verbali di consegna falsi, nei quali attestavano il ricevimento di veicoli inesistenti, e per questo ricevettero provvigioni tra 1.600 e 1.800 franchi.

I ricorrenti furono condannati dal giudice unico del Tribunale distrettuale di Winterthur il 24 novembre 2006 per falsa certificazione ai sensi dell’art. 251 cpv. 1 e 2 CP a pene detentive con condizionale. La Corte d’appello del Cantone di Zurigo confermò le condanne con sentenza del 7 marzo 2008 e irrogò pene pecuniarie con condizionale. I ricorrenti si accordarono civilmente con la parte lesa e risarcirono il danno. Avverso la sentenza della Corte d’appello proposero ricorso al Tribunale federale chiedendo l’assoluzione o, in subordine, l’esenzione dalla pena ai sensi dell’art. 53 CP in ragione della riparazione del danno.

Legge

Il Tribunale federale esaminò innanzitutto i presupposti soggettivi del reato di falsa certificazione ai sensi dell’art. 251 CP. Ritenne che, pur non conoscendo il contenuto di ciò che sottoscrivevano, i ricorrenti si erano deliberatamente astenuti dal verificare la veridicità delle attestazioni, accettando così il rischio eventuale dell’inosservanza della fattispecie penale. I giudici di merito si basarono su indizi quali la gravità della violazione degli obblighi di diligenza, il rischio situazionale di realizzazione della fattispecie e i motivi dei ricorrenti (bramosia di profitto). Il Tribunale federale precisò che la consapevole ignoranza di un fatto non configura un errore sul fatto (art. 13 CP), bensì denota un comportamento con dolo eventuale. Pertanto, erano integrati gli elementi soggettivi del reato di falsa certificazione.

Successivamente, il Tribunale federale valutò i presupposti per l’esenzione dalla pena ai sensi dell’art. 53 CP. I ricorrenti avevano integralmente riparato il danno e la parte lesa aveva dichiarato il proprio disinteresse alla prosecuzione penale. Il Tribunale federale sottolineò che la riparazione, pur essendo primariamente a beneficio della vittima, deve essere bilanciata anche con l’interesse pubblico alla persecuzione penale. Nei reati di falsa certificazione, il diritto penale tutela non solo gli interessi patrimoniali individuali, ma anche la fiducia pubblica nella affidabilità delle attestazioni come mezzi di prova. Pertanto, l’interesse pubblico alla persecuzione penale permane nonostante la riparazione, qualora il reato abbia scosso la fiducia nel traffico giuridico.

Il Tribunale federale evidenziò che, nei reati lesivi di interessi pubblici (quali quelli di falsa certificazione), l’interesse pubblico alla persecuzione penale non decade automaticamente con la riparazione. Occorre piuttosto operare un bilanciamento tra le finalità della pena (riparazione del debito, prevenzione) e l’entità della…