Fatti

Il caso riguarda il ricorso in materia penale del querelante X. contro la decisione del Tribunale superiore del Cantone di Lucerna di non entrare nel merito del suo ricorso contro l'archiviazione del procedimento penale nei confronti di sua moglie Y. Il Tribunale federale accoglie il ricorso.

Il 26 agosto 2010, X. ha sporto denuncia penale contro sua moglie Y. per falsa accusa. Allo stesso tempo, ha fatto valere pretese civili. L'Ufficio del Giudice istruttore di Lucerna ha archiviato il procedimento penale contro Y. e non è entrato nel merito delle pretese civili di X. Contro questa decisione di archiviazione, X. ha presentato ricorso, che il Tribunale superiore del Cantone di Lucerna tuttavia non ha trattato, in quanto X. non si era costituito parte civile né aveva lo status di vittima ai sensi della Legge sull'aiuto alle vittime.

Legge

Il Tribunale federale afferma che, secondo la versione riveduta dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, entrata in vigore il 1° gennaio 2011, alla parte civile è riconosciuto un interesse giuridicamente protetto se la decisione impugnata può incidere sulla valutazione delle sue pretese civili.

Il Tribunale federale conferma la prassi precedente, secondo la quale la vittima, per quanto ragionevolmente esigibile, deve far valere le sue pretese civili nel procedimento penale…