Fatti

La A. SA (datore di lavoro) aveva inizialmente licenziato B. (lavoratore) con preavviso ordinario. Un mese più tardi, il datore di lavoro risolse il contratto di lavoro senza preavviso adducendo come motivazione il comportamento del lavoratore, lesivo per gli affari nei confronti di un’importante partner commerciale. Nel corso di un procedimento avviato da B. contro la A. SA per la verifica del licenziamento senza preavviso, il datore di lavoro ha inoltrato un ulteriore motivo per la risoluzione immediata: la copia non autorizzata di un hard disk da parte del lavoratore.

Il caso è stato trattato dal Tribunale federale svizzero come ricorso in materia civile (4A_109/2016) il 11 agosto 2016. La sentenza di primo grado aveva ritenuto parzialmente giustificato il licenziamento senza preavviso, valutando in modo differente la questione dell’inoltro di ulteriori motivi di licenziamento.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato innanzitutto i presupposti per un licenziamento senza preavviso ai sensi dell’art. 337 CO. Secondo tale disposizione, la risoluzione immediata del contratto di lavoro è giustificata solo in caso di gravi inadempienze del lavoratore, oggettivamente idonee a distruggere o a scalfire profondamente la base fiduciaria essenziale per il rapporto di lavoro, al punto da rendere insostenibile per il datore di lavoro la prosecuzione del contratto. Inoltre, tali inadempienze devono aver effettivamente determinato una perdita di fiducia di tale entità. In caso di inadempienze meno gravi, è necessario un richiamo formale e le violazioni degli obblighi devono ripetersi nonostante tale richiamo.

Nel caso di specie, si trattava di stabilire se un motivo di licenziamento inoltrato successivamente – qui la copia non autorizzata di un hard disk – potesse essere considerato, pur non essendo simile o della stessa natura del motivo originariamente addotto (comportamento lesivo per gli affari nei confronti di un partner commerciale). Il Tribunale federale ha confermato la propria costante giurisprudenza secondo cui l’inoltro di ulteriori motivi di licenziamento è ammissibile qualora il licenziante non conoscesse né potesse conoscere tale circostanza al momento del licenziamento. È determinante se il motivo inoltrato, se fosse stato noto, avrebbe anch’esso determinato una perdita di fiducia sufficiente a giustificare un licenziamento senza preavviso.

Il giudice ha sottolineato che l’opinione, talvolta sostenuta in dottrina, secondo cui il motivo inoltrato debba essere simile o della stessa natura di quello originario, si basa su una traduzione ed interpretazione errata di precedenti decisioni. In realtà, ciò che rileva non è la somiglianza dei motivi, bensì se l’insieme dei motivi – inclusi quelli inoltrati – sia idoneo a fondare una perdita di fiducia sufficiente. La giurisprudenza del Tribunale federale non richiede l’omogeneità dei motivi, ma una…