Fatti
Il ricorrente Jürg Scherrer, all’epoca presidente del Partito della Libertà (FPS), pubblicò il 3 aprile 2001 sul sito internet del partito un comunicato stampa (n. 156), nel quale affermava tra l’altro quanto segue:
- Gli immigrati provenienti dal Kosovo avrebbero una quota sproporzionatamente elevata di tendenza alla violenza e di criminalità in Svizzera.
- L’FPS chiedeva il reinserimento di tutti gli immigrati provenienti dal Kosovo entro il termine originariamente previsto.
- Dopo un soggiorno di 12 anni, gli immigrati potrebbero richiedere la naturalizzazione praticamente incondizionata, mentre l’FPS non desiderava nuovi cittadini svizzeri con precedenti penali.
Il Presidente del Tribunale del Circondario giudiziario II Biel-Nidau condannò Scherrer il 13 maggio 2003 per pubblicazione di affermazioni discriminatorie razziali ai sensi dell’art. 261bis cpv. 4 CP a una multa di 2.000 franchi. L’Alta Corte del Cantone di Berna confermò questa sentenza il 4 novembre 2003.
Scherrer presentò quindi un ricorso di nullità federale presso il Tribunale federale e chiese l’annullamento della sentenza dell’Alta Corte. Il Procuratore generale del Cantone di Berna chiese nella sua presa di posizione del 6 agosto 2004 il rigetto del ricorso.
Legge
Il Tribunale federale esaminò innanzitutto se le affermazioni del ricorrente integrassero la fattispecie della discriminazione razziale ai sensi dell’art. 261bis cpv. 4 CP. Tale norma tutela la dignità di persone o gruppi in base alla razza, all’etnia o alla religione e vieta la loro denigrazione o discriminazione in modo lesivo della dignità umana. Il punto decisivo è se le affermazioni contengano una squalifica generalizzata del gruppo interessato o se si limitino a una critica oggettiva.
Le corti inferiori avevano qualificato il comunicato come una denigrazione generalizzata degli albanesi del Kosovo, poiché attribuiva loro in modo generalizzato un tasso di criminalità superiore alla media. Il Tribunale federale ha tuttavia precisato che l’interpretazione di un’affermazione non deve essere valutata unicamente alla luce del testo letterale, ma nel contesto complessivo e tenendo conto della comprensione media di un lettore imparziale. Occorre considerare che le affermazioni politiche possono essere formulate in modo semplificato o iperbolico, purché non abbiano carattere discriminatorio generalizzato.
Il passaggio contestato conteneva sì l’affermazione di una criminalità superiore alla media tra gli albanesi del Kosovo, ma l’inciso „tra l’altro“ lasciava intendere che potessero essere interessati anche altri gruppi. Inoltre, la richiesta di reinserimento era collegata alla critica alla politica di asilo del Consiglio federale, senza che da ciò potesse derivare una svalutazione generale del gruppo. Le affermazioni non erano quindi da considerare come una…