Art. 261bis CP
Discriminazione e incitamento all’odio
Chiunque incita pubblicamente all’odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, chiunque propaga pubblicamente un’ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone, chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa, chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l’umanità, chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Discriminazione razziale (art. 261bis CP); nozione di "pubblicità"67 citazioni
-
2Discriminazione razziale63 citazioni
-
3Discriminazione razziale (discreditare; art. 261 bis cpv. 4 prima metà CP)50 citazioni
-
4Lesioni personali gravi (art. 122 CP), discriminazione razziale (art. 261bis cpv. 4 prima metà CP); concorso ideale49 citazioni
-
5Discriminazione razziale, libertà d'espressione, dibattito politico48 citazioni
-
6Discriminazione razziale38 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
12 citazioni18/12/2019 · 12 citazioni de
-
12 citazioni15/07/2019 · 12 citazioni de
-
12 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.