Fatti
Il Tribunale federale è stato investito di un ricorso in nullità contro una sentenza di assoluzione di due persone accusate di discriminazione razziale. La questione centrale era se gli atti contestati fossero stati commessi pubblicamente, condizione richiesta dall'art. 261bis del Codice penale svizzero (CP) affinché tali atti siano punibili. I fatti sono i seguenti: il 26 settembre 1999, una riunione organizzata da X. a nome dell'associazione Z. si è tenuta in un rifugio forestale. [Y.], che non era membro dell'associazione, vi ha tenuto una conferenza sull'"origine delle SS e delle Waffen-SS" davanti a 40-50 persone appartenenti all'ambiente "skinhead". Il Ministero pubblico ha incriminato X. e [Y.] per discriminazione razziale.Legge
Il Tribunale federale ha ritenuto che gli atti contestati fossero stati effettivamente commessi pubblicamente ai sensi dell'art. 261bis CP. Secondo la sua giurisprudenza riveduta, sono pubbliche le dichiarazioni che non si svolgono in un contesto privato, cioè in un cerchio familiare o di amici o in un ambiente caratterizzato da una fiducia particolare. Il numero di persone presenti può…