Art. 261 CP
Perturbamento della libertà di credenza e di culto
Chiunque pubblicamente ed in modo abietto offende o schernisce le convinzioni altrui in materia di credenza, particolarmente di credenza in Dio, ovvero profana oggetti di venerazione religiosa, chiunque con malanimo impedisce, perturba o schernisce pubblicamente un atto di culto garantito dalla Costituzione, chiunque profana con malanimo un luogo od un oggetto destinati ad un culto o ad un atto di culto garantiti dalla Costituzione, è punito con una pena pecuniaria.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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11. Art. 204 num. 1, cp. 3, CP8 citazioni
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2Negazione di un genocidio o di altri crimini contro l'umanità (art. 261bis cpv. 4 seconda frase CP)7 citazioni
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3Discriminazione razziale (art. 261bis CP); nozione di "pubblicità"4 citazioni
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4Discriminazione razziale (art. 261bis CP); nozione di "pubblicità"3 citazioni
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5Discriminazione razziale, qualità di danneggiato2 citazioni
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6Turbamento della pace dei defunti0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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2 citazioni
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Mehrfache Rassendiskriminierung; Anklagegrundsatz; Entschädigung, Genugtuung1 citazioni
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1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.