Art. 259 CP

Pubblica istigazione a un crimine o alla violenza

1 Chiunque pubblicamente istiga a commettere un delitto implicante atti di violenza contro persone o cose o a commettere un crimine, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1bis La pubblica istigazione al genocidio (art. 264), da commettere del tutto o in parte in Svizzera, è punibile anche se l’istigazione avviene all’estero.
2 ...

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 259 cpv. 1 e 2 CP
    · 05/07/1985 · 19 citazioni Riassunto
  2. 2
    Discriminazione razziale (art. 261bis CP); nozione di "pubblicità"
    · 21/06/2000 · 8 citazioni Riassunto
  3. 3
    Discriminazione razziale (art. 261bis CP); nozione di "pubblicità"
    · 27/05/2004 · 7 citazioni Riassunto
  4. 4
    Beni giuridici tutelati; qualità di danneggiato e legittimazione dell'accusatore privato
    · 19/08/2019 · 4 citazioni Riassunto
  5. 5
    Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive; art. 10 cpv. 2, art. 22, art. 32 cpv. 1, art. 36 e 49 cpv. 1 Cost., art. 5 n. 1 e art. 6 n. 2 CEDU, art. 82 lett. b LTF
    · 13/10/2010 · 4 citazioni Riassunto
  6. 6
    Modifica del Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive, controllo astratto delle norme, art. 10 cpv. 2, art. 13 cpv. 2, art. 35 cpv. 2, art. 36, 57 e 123 Cost., art. 6 n. 1 CEDU
    · 07/01/2014 · 3 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.