Art. 259 CP
Pubblica istigazione a un crimine o alla violenza
1 Chiunque pubblicamente istiga a commettere un delitto implicante atti di violenza contro persone o cose o a commettere un crimine, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1bis La pubblica istigazione al genocidio (art. 264), da commettere del tutto o in parte in Svizzera, è punibile anche se l’istigazione avviene all’estero.
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Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 259 cpv. 1 e 2 CP19 citazioni
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2Discriminazione razziale (art. 261bis CP); nozione di "pubblicità"8 citazioni
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3Discriminazione razziale (art. 261bis CP); nozione di "pubblicità"7 citazioni
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4Beni giuridici tutelati; qualità di danneggiato e legittimazione dell'accusatore privato4 citazioni
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5Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive; art. 10 cpv. 2, art. 22, art. 32 cpv. 1, art. 36 e 49 cpv. 1 Cost., art. 5 n. 1 e art. 6 n. 2 CEDU, art. 82 lett. b LTF4 citazioni
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6Modifica del Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive, controllo astratto delle norme, art. 10 cpv. 2, art. 13 cpv. 2, art. 35 cpv. 2, art. 36, 57 e 123 Cost., art. 6 n. 1 CEDU3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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14 citazioni
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14 citazioni28/05/2024 · 14 citazioni de
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6 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.