Art. 276 CP

Provocazione ed incitamento alla violazione degli obblighi militari

1. Chiunque pubblicamente provoca alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio od alla diserzione, chiunque incita una persona obbligata al servizio militare a commettere un reato siffatto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. La pena è una pena detentiva o pecuniaria se il colpevole ha provocato o incitato alla sedizione o al concerto per la sedizione.

Le sentenze di principio 5

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Provocazione alla violazione degli obblighi militari. 1. Definizione della provocazione al rifiuto di servire (consid. 3 a e b). 2. Intenzione (consid. 4 b).
    · 14/05/1971 · 4 citazioni
  2. 2
    · 18/04/1973 · 2 citazioni
  3. 3
    Art. 259 cpv. 1 e 2 CP
    · 05/07/1985 · 0 citazioni Riassunto
  4. 4
    · 12/03/1974 · 0 citazioni Riassunto
  5. 5
    Arbitraria applicazione delle regole della procedura penale cantonale
    · 14/05/1971 · 0 citazioni

Ultime sentenze del TF

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