Fatti
Il Tribunale federale è stato investito di un ricorso in nullità presentato dal Sig. Schmid contro una sentenza del Tribunale cantonale di San Gallo che lo ha riconosciuto colpevole di istigazione pubblica alla violazione dei doveri militari (art. 276 n. 1 CP) e condannato a una settimana di prigione con la condizionale. Il Sig. Schmid era il caporedattore della rivista "Roter Gallus" nella quale era stato pubblicato un testo considerato costituire tale reato.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la responsabilità penale del caporedattore ai sensi dell'art. 27 cpv. 3 n. 1 CP non dipende dalla colpa dell'autore del testo incriminato, dal momento che quest'ultimo non è stato identificato. Questa responsabilità del caporedattore è una responsabilità per fatto altrui, che mira a consentire la punizione del reato, anche in assenza di prova della colpa dell'autore.
Legge
Il Tribunale federale ha innanzitutto ricordato che la responsabilità penale del caporedattore ai sensi dell'art. 27 cpv. 3 n. 1 CP si applica quando l'autore della pubblicazione controversa non è stato identificato. Questa responsabilità del caporedattore non dipende dalla sua stessa colpa, né da quella dell'autore.
Il ricorrente sosteneva che, secondo il principio della responsabilità per colpa che regola il diritto penale svizzero, egli poteva essere punito solo se l'autore del testo avesse agito in modo colpevole. Tuttavia, il Tribunale federale ha respinto questo argomento, ritenendo che la responsabilità penale del caporedattore prevista dalla legge…