Fatti
Con sentenza del 9 settembre 1998, il Tribunale correzionale del distretto della Veveyse ha condannato X. per discriminazione razziale (art. 261bis CP) a una pena detentiva di 4 mesi con sospensione condizionale per 3 anni, e ha ordinato la confisca (art. 58 CP) dei documenti sequestrati, ad eccezione della corrispondenza con la Cancelleria di Stato.
Gli atti contestati erano i seguenti
- a) X. ha inviato a diverse persone una cinquantina di moduli d'ordinazione del rapporto Rudolf, allegati al documento "Olocausto e revisionismo, 33 domande e risposte", che negava l'esistenza di un piano di sterminio degli ebrei e degli zingari, l'assenza di un ordine scritto di sterminio, e presentava i decessi di Auschwitz come dovuti principalmente al tifo e alle condizioni di detenzione.
- b) X. ha redatto, firmato e affisso un centinaio di volte nella Svizzera romanda, all'epoca del dibattito sui fondi ebraici, il testo "Per la libertà di espressione e di informazione", che contestava la realtà del crimine e citava le opere di Roger Garaudy e del rapporto Rudolf.
- c) X. ha affisso un centinaio di manifesti riproducenti una frase estrapolata dal contesto dal libro di Nahum Goldmann: "La vita ebraica è composta da due elementi: raccogliere denaro e protestare".
Il tribunale di primo grado ha applicato l'art. 261bis cpv. 4 CP per gli atti a e b, e il cpv. 1 per l'atto c. Ha assolto X. per l'importazione e la diffusione del rapporto Rudolf (art. 27 CP) e lo ha liberato da un'imputazione di truffa.
Adita con un ricorso, la Corte d'appello penale del Tribunale cantonale friburghese, con sentenza del 25 gennaio 1999, ha parzialmente accolto il ricorso. Ha ritenuto che il cpv. 4 si applicasse solo alle affermazioni rivolte direttamente alle persone interessate, e ha quindi applicato il cpv. 1 per i tre comportamenti. La confisca e la pena sono state confermate.
X. propone un ricorso per nullità dinanzi al Tribunale federale, contestando la sua condanna per discriminazione razziale e la confisca, e chiede l'assistenza giudiziaria. Il Tribunale federale, Corte di cassazione penale, decide il 3 novembre 1999 e respinge il ricorso.
Diritto
Sulla qualificazione giuridica, la corte cantonale si era fondata sulla DTF 124 IV 121 per ritenere che l'unica differenza tra i cpv. 1 a 3 e il cpv. 4 dell'art. 261bis CP risiedesse nel destinatario del messaggio: i cpv. 1 a 3 riguarderebbero la propaganda rivolta a terzi, il cpv. 4 l'offesa rivolta direttamente alle persone interessate. Il Tribunale federale rileva che tale passaggio non poteva essere letto come esclusivo del cpv. 4 in questo caso, poiché la questione non vi era stata approfondita.
Il Tribunale federale ricorda che l'art. 261bis CP tutela la dignità umana dei membri di una razza, di un'etnia o di una religione. I cpv. 1 a 3 reprimono l'incitamento razziale, rivolto a un numero indeterminato di persone, mentre il cpv. 4 sanziona un'offesa reale e diretta nei confronti di uno o più membri di un gruppo in ragione della loro appartenenza. Il legislatore ha espressamente collocato la negazione, la minimizzazione grossolana o la giustificazione del genocidio nel cpv. 4, seconda frase, il che sarebbe superfluo se tale comportamento rientrasse già nel cpv. 1. Non basta quindi che l'autore si rivolga a terzi per escludere il cpv. 4. Il carattere pubblico dell'atto deve tuttavia essere accertato, il che è il caso in ragione del numero di destinatari e di manifesti.
Per quanto riguarda il documento "Olocausto e revisionismo", esso nega o minimizza grossolanamente il genocidio degli ebrei, gruppo preso di mira in ragione della sua religione. I motivi razzisti dell'autore, di cui l'antisemitismo traspare dall'insieme dei suoi atti, sono accertati dalla corte cantonale; la controversia dottrinale sulla necessità di motivi razzisti può quindi restare indecisa. Le condizioni del cpv. 4, seconda frase, sono adempiute.
Per il testo…