Fatti
Il caso riguarda la proroga della custodia cautelare di A., ordinata dal tribunale delle misure di coercizione del Cantone di Zurigo. A. è sospettato di aver commesso atti sessuali con minori. È stato arrestato il 28 luglio 2016 e la sua custodia cautelare è stata prorogata più volte. A. ha presentato ricorso contro queste decisioni di proroga. Il Tribunale federale esamina i presupposti per l'applicazione dell'art. 221 cpv. 1 lett. c CPP riguardo al pericolo di recidiva come motivo di detenzione. Effettua in particolare un'analisi approfondita dei seguenti criteri: - La gravità dei reati futuri temuti (gravi crimini o delitti) - Il serio pericolo che tali reati rappresentano per la sicurezza degli altri - La prognosi di recidiva, che deve essere sfavorevole, ma non necessariamente "molto" sfavorevoleLegge
Il Tribunale federale ritiene che gli atti sessuali con minori contestati ad A. non siano di lieve entità e che esista un serio pericolo di recidiva, il che giustifica il mantenimento della sua custodia cautelare. Sebbene la perizia psichiatrica provvisoria abbia classificato il rischio di recidiva a breve termine solo come "moderato", il Tribunale federale ritiene che ciò sia sufficiente per giustificare una prognosi sfavorevole ai sensi dell'art. 221 cpv. 1 lett. c CPP. Più gravi sono i reati e maggiore…