Fatti

Il caso riguarda la proroga della custodia cautelare di A., ordinata dal tribunale delle misure di coercizione del Cantone di Zurigo. A. è sospettato di aver commesso atti sessuali con minori. È stato arrestato il 28 luglio 2016 e la sua custodia cautelare è stata prorogata più volte. A. ha presentato ricorso contro queste decisioni di proroga. Il Tribunale federale esamina i presupposti per l'applicazione dell'art. 221 cpv. 1 lett. c CPP riguardo al pericolo di recidiva come motivo di detenzione. Effettua in particolare un'analisi approfondita dei seguenti criteri: - La gravità dei reati futuri temuti (gravi crimini o delitti) - Il serio pericolo che tali reati rappresentano per la sicurezza degli altri - La prognosi di recidiva, che deve essere sfavorevole, ma non necessariamente "molto" sfavorevole

Legge

Il Tribunale federale ritiene che gli atti sessuali con minori contestati ad A. non siano di lieve entità e che esista un serio pericolo di recidiva, il che giustifica il mantenimento della sua custodia cautelare. Sebbene la perizia psichiatrica provvisoria abbia classificato il rischio di recidiva a breve termine solo come "moderato", il Tribunale federale ritiene che ciò sia sufficiente per giustificare una prognosi sfavorevole ai sensi dell'art. 221 cpv. 1 lett. c CPP. Più gravi sono i reati e maggiore…