Fatti

Il ricorrente K. è stato condannato dal Tribunale cantonale di San Gallo il 10 gennaio 1990 nel procedimento d'appello per omissione ripetuta e continuata dell'obbligo di tenuta della contabilità (art. 166 CP) nonché per rilevante irregolarità nella tenuta dei libri contabili (art. 325 CP) a due mesi di reclusione con condizionale. Contro tale sentenza [K.] ha proposto ricorso di nullità federale e ha chiesto o l'assoluzione dall'accusa di omissione dell'obbligo di tenuta della contabilità o la rimessione della causa al giudice di primo grado per una nuova valutazione.

Il ricorrente ha sostenuto che l'omissione della tenuta della contabilità non fosse dovuta a un'intenzione di occultamento, bensì a difficoltà finanziarie. Dopo il sequestro dell'impianto informatico da parte della società di leasing, egli non disponeva più dei mezzi per continuare la contabilità o per pagare un sostituto del contabile licenziato. Inoltre, terzi avrebbero potuto verificare lo stato patrimoniale delle società tramite canali ufficiali come l'ufficio di esecuzione o società esterne.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato in primo luogo se sussistesse l'elemento soggettivo del reato previsto dall'art. 166 CP. Il ricorrente ha negato che potesse essergli attribuita un'intenzione di occultamento, invocando invece vincoli finanziari come causa dell'omissione della tenuta della contabilità.

Il giudice ha precisato che per una condanna ai sensi dell'art. 166 CP è richiesto il dolo, comprendendo anche il dolo eventuale. Ciò significa che l'autore deve essere consapevole del proprio obbligo di tenuta della contabilità e accettare le possibili conseguenze – in particolare l'occultamento della situazione finanziaria. Non è necessario che l'intenzione di occultamento costituisca il fine ultimo dell'azione; è sufficiente che l'autore accetti consapevolmente l'incertezza…