Art. 166 CP

Il debitore che viola il dovere impostogli dalla legge di tenere regolarmente e conservare i libri di commercio e di allestire un bilancio in modo che non si possa rilevare il suo stato patrimoniale o non si possa rilevarlo interamente, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, se viene dichiarato il suo fallimento o se contro di lui viene rilasciato un attestato di carenza di beni in seguito ad un pignoramento eseguito in conformità dell’articolo 43 della legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF).

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Omissione della contabilità
    · 01/07/1991 · 19 citazioni Riassunto
  2. 2
    DTF 77_IV_164
    01/01/1951 · 13 citazioni
  3. 3
    Nozione di danneggiato
    · 07/04/2022 · 11 citazioni Riassunto
  4. 4
    Omissione della contabilità (art. 166 CP); inosservanza delle norme legali sulla contabilità (art. 325 CP); obbligo di conservare in un luogo sicuro i libri della società disciolta (art. 747 CO)
    · 23/12/2004 · 10 citazioni Riassunto
  5. 5
    Determinazione del foro
    · 12/03/1980 · 5 citazioni Riassunto
  6. 6
    1. Art. 165 n. 1 e art. 172 cpv. 1 CP; bancarotta semplice ed insolvenza, applicazione nei confronti di persone giuridiche
    · 27/04/1990 · 4 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.