Fatti

Il resistente lavorava come consulente clienti presso la Schweizerische Bankgesellschaft (SBG) di Zurigo e gestiva, a partire dall’ottobre 1978, un conto della coppia A.-B., attiva nel traffico di stupefacenti. A partire dal novembre 1984, solo B. era autorizzato a disporre del conto. Tra agosto 1990 e luglio 1993, il resistente ha disposto di circa 7 milioni di franchi prelevati da questo conto, sottraendoli così alla possibilità di sequestro da parte delle autorità inquirenti. Per tali operazioni ha ricevuto compensi personali provenienti dal traffico di stupefacenti.

La Procura del Cantone di Zurigo ha accusato il resistente di riciclaggio di denaro a scopo di lucro (art. 305bis cpv. 2 lett. c CP). Il Tribunale distrettuale di Zurigo lo ha assolto il 4 marzo 1997, condannandolo tuttavia al pagamento di 1.602.396 franchi a titolo di risarcimento per il profitto illecito non più esistente. L’Alta Corte del Cantone di Zurigo ha confermato l’assoluzione il 14 giugno 1999, annullando tuttavia la pretesa risarcitoria. Il Tribunale federale ha annullato tale sentenza il 29 novembre 2000 e rinviato la causa per una nuova decisione (DTF 126 IV 255). L’Alta Corte ha assolto nuovamente il resistente il 3 aprile 2002, confermando tuttavia la pretesa risarcitoria del Tribunale distrettuale.

La Procura del Cantone di Zurigo ha quindi proposto un ricorso di nullità federale dinanzi al Tribunale federale, eccependo la violazione dell’art. 19 CP. Ha sostenuto che il resistente non si trovava in un errore sul fatto, bensì in un errore di diritto. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso.

Legge

L’oggetto della controversia concerne la qualificazione dell’errore del resistente come errore sul fatto o errore di diritto. La precedente istanza ha qualificato l’errore come errore sul fatto ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 CP, mentre la parte ricorrente ha sostenuto che si trattasse di un errore di diritto ai sensi dell’art. 20 CP.

La precedente istanza ha accertato che il resistente sapeva che i conti erano alimentati da proventi del traffico di stupefacenti. Egli riteneva tuttavia che, a seguito del decorso di oltre dieci anni, i beni non fossero più confiscabili e che, pertanto, non potesse più essere commesso il reato di riciclaggio. Tale falsa rappresentazione riguardava la confiscabilità dei beni, un elemento normativo della fattispecie di riciclaggio (art. 305bis CP).

La distinzione tra errore sul fatto ed errore di diritto si basa sugli artt. 19 e 20 CP. Un errore sul fatto sussiste quando l’autore ha una falsa rappresentazione di un elemento della fattispecie e, di conseguenza, difetta il dolo necessario per la realizzazione della norma penale. Un errore di diritto concerne invece l’ignoranza dell’illiceità del fatto nonostante la conoscenza di tutte le circostanze di fatto. La giurisprudenza e la dottrina…