Fatti
Il 23 agosto 1996, verso le 14:05, S. ha aiutato un uomo anziano e a mobilità ridotta a salire sul tram alla stazione centrale di Zurigo. Approfittando di questa occasione, S. ha rubato il portafoglio di quell'uomo dalla sua tasca posteriore. Il 17 ottobre 1996, S. è stato condannato da un giudice unico del tribunale distrettuale di Zurigo per furto a 3 mesi di reclusione con la condizionale e 4 anni di periodo di prova, nonché all'espulsione dal territorio per 3 anni. Su ricorso di S. e del pubblico ministero, il tribunale cantonale di Zurigo ha deciso il 16 luglio 1997 di non entrare nel merito dell'atto d'accusa, ritenendo che il furto commesso da S. costituisse un reato patrimoniale di lieve entità ai sensi dell'art. 172ter cpv. 1 CP e che una condanna non fosse possibile per mancanza di querela. Il pubblico ministero ha presentato un ricorso in nullità federale per far annullare questa decisione e rinviare il caso al tribunale cantonale.Legge
Il Tribunale federale ritiene che il furto commesso da S. sia punibile ai sensi dell'art. 139 n. 1 CP (furto). L'art. 172ter cpv. 1 CP, che prevede una pena più lieve per i reati patrimoniali di lieve entità, è applicabile solo se l'imputato aveva fin dall'inizio l'intenzione di impossessarsi solo di un valore patrimoniale modesto. Nel caso di specie, il Tribunale cantonale non ha stabilito in modo convincente cosa si aspettasse concretamente S. come bottino. Tuttavia, il Tribunale federale ritiene che quando un borseggiatore ruba un portafoglio a una…