Fatti
Parti e svolgimento del procedimento:
I ricorrenti sono X. (in qualità di dominus economico e amministratore delegato della Y. AG) e la Y. AG con sede a Zugo. La procura del Cantone di Zugo ha elevato un’accusa per più violazioni della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl) (art. 23 in combinato disposto con art. 3 lett. b e h LCSl).
Fatto:
La Y. AG ha fatto inviare tra novembre 1994 e aprile 1997, in più ondate, fatture ingannevoli simili a offerte a destinatari in diversi paesi (tra cui Regno Unito, Australia, Finlandia, Svezia, Belgio, Italia, Turchia). Le formulazioni lasciavano intendere fatture scadute per iscrizioni già effettuate in elenchi internazionali di telex e telefax, al fine di indurre i destinatari al pagamento di circa CHF 1'300.-. In totale sono pervenute 43 denunce dall’estero, tra cui richieste di querela. L’allora Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro (UFAIM, oggi SECO) ha presentato il 24 maggio 1995 una querela contro i responsabili della Y. AG.
Svolgimento del procedimento:
- 7 dicembre 2001: Il giudice unico del Cantone di Zugo ha condannato X. per concorrenza sleale a una pena detentiva condizionale di 45 giorni. I valori patrimoniali sequestrati presso la Y. AG (un deposito a termine di CHF 200'000.- nonché un credito in conto corrente di CHF 3'716.72) sono stati confiscati ai sensi dell’art. 59 cpv. 1 CP.
- 3 luglio 2002: Il tribunale penale del Cantone di Zugo ha assolto X. in appello e ordinato la restituzione dei valori patrimoniali sequestrati.
- 18 dicembre 2002: Il Tribunale federale ha accolto parzialmente il ricorso di nullità della procura, annullato la sentenza del 3 luglio 2002 e rinviato la causa per una nuova decisione. Ha constatato che i metodi di vendita non erano da qualificare come particolarmente aggressivi (art. 3 lett. h LCSl), ma le formulazioni come ingannevoli (art. 3 lett. b LCSl). Ha inoltre esaminato la questione della prescrizione e negato l’applicazione della nuova normativa sulla prescrizione, più favorevole.
- 28 marzo 2003: Il tribunale penale del Cantone di Zugo ha condannato X. per concorrenza sleale (invio delle formulazioni a novembre 1994, gennaio 1995 e novembre 1995) a una multa di CHF 15'000.- e ha disposto la confisca di CHF 40'000.- nonché una pretesa risarcitoria dello Stato pari a CHF 165'804.45.
Rimedi giuridici: X. e la Y. AG hanno proposto un ricorso di nullità federale chiedendo l’annullamento della sentenza e la restituzione della causa per una nuova decisione.
Legge
Sulla confisca di valori patrimoniali nei reati perseguibili a querela (art. 59 CP):
I ricorrenti hanno sostenuto che nei reati perseguibili a querela la confisca di valori patrimoniali (art. 59 cpv. 1 CP) nonché la confisca sostitutiva (art. 59 cpv. 2 CP) sarebbero escluse in mancanza di una querela valida. La precedente istanza e il Tribunale federale hanno respinto tale eccezione. La querela costituirebbe sì una condizione di procedibilità, la cui mancanza escluderebbe la prosecuzione del procedimento penale, ma non la confisca di valori patrimoniali. La confisca costituirebbe una misura, non una pena accessoria, e servirebbe all’interesse pubblico di prevenire un arricchimento illecito. La LCSl tutelerebbe la concorrenza leale nell’interesse di tutti i soggetti coinvolti, non solo del singolo danneggiato. Pertanto, la confisca sarebbe ammissibile anche in mancanza di querela valida, purché il fatto di reato sia oggettivamente e soggettivamente conforme al tipo penale. Ciò varrebbe indipendentemente dal fatto che la querela sia invalida per motivi giuridici o di fatto o che il danneggiato abbia erroneamente supposto una persecuzione ufficiale. La confisca servirebbe alla prevenzione e garantirebbe che un comportamento illecito non risulti redditizio.
Sulla prescrizione della persecuzione penale e del diritto di confisca:
Il Tribunale federale ha precisato la propria giurisprudenza in materia di prescrizione. Qualora una sentenza cantonale definitiva di condanna per determinati reati non sia stata impugnata con ricorso di nullità federale o lo sia stata senza successo e quindi rimanga definitivamente passata in giudicato, la prescrizione della persecuzione penale si estingue definitivamente con l’emanazione della decisione cantonale di ultima istanza. Ciò vale anche se la sentenza impugnata venga annullata per altri motivi e l’istanza precedente debba ridefinire la pena. Lo stesso vale per la prescrizione del diritto di confisca. Nel caso di specie, la condanna per l’invio delle formulazioni a novembre 1995 (art. 23 in combinato disposto con art. 3 lett. b LCSl) non è stata impugnata con successo con ricorso di…