Fatti
Questa decisione del Tribunale federale svizzero riguarda una richiesta di ricusazione di un giudice che presiede una camera del Tribunale degli affitti e locazioni. Le parti richiedenti (H.X. e F.X.) hanno contestato la decisione del giudice di respingere la loro richiesta di ricusazione, invocando legami di amicizia tra il giudice e alcuni avvocati che hanno lavorato per l'associazione di difesa degli inquilini (Asloca), di cui il giudice era precedentemente membro.
Il Tribunale federale ha esaminato la questione dal punto di vista delle garanzie di indipendenza e imparzialità del giudice previste dalla Costituzione federale e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Ha ricordato che la ricusazione è ammessa solo quando le circostanze oggettive sono tali da suscitare dubbi sull'imparzialità del giudice, e non sulla base di semplici impressioni soggettive.
Il Tribunale federale ha confermato la sua giurisprudenza secondo la quale il semplice fatto che un giudice abbia precedentemente lavorato come avvocato per un'associazione di difesa degli inquilini non è sufficiente a giustificarne la ricusazione, purché abbia cessato ogni attività per questa associazione e non sia stato coinvolto nelle procedure in questione. Allo stesso modo, il semplice fatto che il giudice mantenga buoni contatti con ex colleghi avvocati non costituisce di per sé un motivo di…