Fatti

Il DTF ha respinto il ricorso di un detenuto condannato a una misura terapeutica istituzionale ai sensi degli artt. 59-61 CP contro le decisioni che ordinavano il suo isolamento cellulare a titolo di sicurezza. Il detenuto soffre di schizofrenia paranoide e dipendenza da sostanze psicoattive. È stato più volte posto in isolamento e sottoposto a sanzioni disciplinari a causa del suo comportamento aggressivo e instabile, legato al suo rifiuto di seguire il trattamento neurolettivo prescritto. Le autorità hanno giustificato l'isolamento con la necessità di proteggere il detenuto e i terzi di fronte alla sua accertata pericolosità in assenza di trattamento.

Legge

Il DTF ha ritenuto che l'art. 90 cpv. 1 lett. b CP costituisca una base legale sufficiente per ordinare l'isolamento di una persona pericolosa che sta eseguendo una misura prevista dagli artt. 59-61 CP. Questo isolamento sociale relativo, volto a privare il detenuto di contatti con altri detenuti per motivi di protezione, non costituisce un trattamento degradante o inumano ai sensi dell'art. 3 CEDU.

Per quanto riguarda la proporzionalità, il Tribunale ha rilevato che l'isolamento non equivale a una sanzione disciplinare e non ha lo scopo di costringere il detenuto a prendere i suoi farmaci, ma…