Fatti

X., nato nel 1962 e domiciliato nel Cantone di Ginevra, esercita la professione di tassista da circa vent'anni. Il 4 gennaio 2005, ha circolato a 75 km/h nel villaggio di Coppet (Vaud) dove il limite di velocità autorizzato è di 50 km/h. Il Prefetto del distretto di Nyon gli ha inflitto una multa di 400 franchi per grave violazione delle norme sulla circolazione stradale. Successivamente, il Servizio degli automobili e della navigazione del Cantone di Ginevra ha ordinato il ritiro della sua patente di guida per tutte le categorie e sottocategorie, per una durata di tre mesi. X. ha fatto ricorso contro questa decisione presso il Tribunale amministrativo del Cantone di Ginevra, che ha respinto il suo ricorso. X. ha quindi interposto un ricorso di diritto amministrativo presso il Tribunale federale, chiedendo principalmente l'emissione di un avvertimento e, in via subordinata, che il ritiro di tre mesi fosse limitato alle sue attività private.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la regolamentazione legale, prevedendo una durata minima di ritiro di tre mesi per tutti i conducenti senza distinzione, non violi i principi costituzionali di uguaglianza e divieto di arbitrarietà. Infatti, i dibattiti parlamentari hanno chiaramente mostrato che il legislatore non intendeva consentire deroghe alle durate minime di ritiro a favore di alcune categorie di autisti, inclusi i conducenti professionisti.

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