Art. 16c LCStr
1 Commette un’infrazione grave chi:
- a. violando gravemente le norme della circolazione cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo;
- b. guida un veicolo a motore in stato di ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nell’alito o nel sangue (art. 55 cpv. 6);
- c. sotto l’influenza di stupefacenti o medicinali o per altri motivi non è idoneo alla guida e in questo stato conduce un veicolo a motore;
- d. intenzionalmente si oppone o si sottrae alla prova del sangue, all’analisi dell’alito o ad un altro esame preliminare disciplinato dal Consiglio federale, che è stato ordinato o lo sarà verosimilmente, o a un esame sanitario completivo oppure elude lo scopo di tali provvedimenti;
- e. si è dato alla fuga dopo aver ferito o ucciso una persona;
- f. guida un veicolo a motore nonostante la revoca della licenza.
2 Dopo un’infrazione grave la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre è revocata per:
- a. almeno tre mesi; abis. almeno due anni se, violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, la persona interessata ha rischiato fortemente di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità ai sensi dell’articolo 90 cpv. 4, l’effettuazione di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore; la durata minima della revoca può essere ridotta di al massimo 12 mesi se è pronunciata una pena inferiore a un anno (art. 90 cpv. 3bis o 3ter);
- b. almeno sei mesi, se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un’infrazione medio grave;
- c. almeno 12 mesi, se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un’infrazione grave o due volte a causa di infrazioni medio gravi;
- d. un tempo indeterminato, ma almeno per due anni, se nei dieci anni precedenti la licenza è stata revocata due volte per infrazioni gravi o tre volte per infrazioni almeno medio gravi; si rinuncia a questo provvedimento se durante almeno cinque anni dalla scadenza di una revoca della licenza non sono state commesse infrazioni per cui è ordinato un provvedimento amministrativo;
- e. definitivamente, se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata secondo la lett. d o l’articolo 16b cpv. 2 lett. e.
3 La revoca della licenza per un’infrazione secondo il cpv. 1 lett. f subentra alla durata restante della revoca in corso.
4 Se, nonostante una revoca secondo l’articolo 16d, la persona interessata ha guidato un veicolo a motore, è deciso un periodo di sospensione che corrisponde alla durata minima di revoca prevista per l’infrazione.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Durata minima della revoca della licenza di condurre dopo un'infrazione grave; definizione di infrazione grave in caso di eccesso di velocità378 citazioni
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2Violazione della legge sulla circolazione stradale, distinzione tra infrazione lieve e infrazione medio grave, ammonimento, revoca della licenza di condurre330 citazioni
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3Superamento della linea di sicurezza e gravità dell'infrazione304 citazioni
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4Revoca della licenza di condurre; guida sotto l'influsso di stupefacenti; mezzo di prova illecito133 citazioni
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5Revoca della licenza di condurre svizzera a seguito della violazione di norme della circolazione commessa all'estero; base legale (art. 164 e 182 Cost.; art. 16 segg., 57 e 106 LCStr; art. 34 OAC; Convenzione europea su…95 citazioni
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6Sistema a cascata delle durate minime di revoca della licenza di condurre in caso di infrazione grave92 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Ritiro della patente di guida98 citazioni
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Ritiro della patente di guida92 citazioni
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Revoca della patente di guida69 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.