Fatti
Il ricorrente 1, [X.] , ha superato il 7 febbraio 2006 sull'autostrada A1 a Mühleberg il limite di velocità massima di 51 km/h. Il limite di velocità massima era stato ridotto a 80 km/h a causa di valori di particolato fini troppo alti. Il ricorrente 1 è stato condannato per violazione semplice delle norme di circolazione ai sensi dell'art. 90 n. 1 LCStr a una multa di Fr. 1'400.--. La Commissione per le misure amministrative nel traffico stradale del Cantone di Friburgo ha ritirato al ricorrente 1 la patente di guida per un mese. Il ricorrente 1 e l'Ufficio federale delle strade (ASTRA) hanno presentato ricorso al Tribunale federale.
L'istanza precedente, il Tribunale cantonale del Cantone di Friburgo, ha respinto il ricorso del ricorrente 1. Il ricorrente 1 e l'ASTRA hanno chiesto l'annullamento della sentenza dell'istanza precedente e il ritiro della patente di guida per tre mesi.
Legge
Il Tribunale federale ha unito i due ricorsi e ha preso posizione su di essi. Il ricorrente 1 ha eccepito che l'istanza precedente aveva violato il suo diritto ad essere ascoltato, non essendosi occupata del suo argomento secondo cui non esisteva una base giuridica per l'emanazione di un limite di velocità a causa del particolato fini. Il Tribunale federale ha respinto questa eccezione, poiché l'istanza precedente aveva tacitamente confermato la validità della segnaletica e aveva respinto l'argomento della mancanza di base giuridica.
Il Tribunale federale ha stabilito che il ricorrente 1 aveva superato il limite di velocità massima segnalato di 51 km/h, il che costituiva un caso oggettivamente grave. L'istanza precedente aveva giustamente assunto…